giovedì, Novembre 21 2024

La città di Prato si dimostrò all’’avanguardia nel Medioevo per le sue leggi che disciplinavano molti aspetti della vita quotidiana, sia nell’ambito pubblico che privato, alcune delle quali continuano ad essere progredite ancora oggi. Prato stilò il suo Statuto già alla metà del XIII secolo, in un momento di grande espansione demografica, commerciale ed urbanistica.

Lo mostra il curioso caso di tale Madonna Filippa, la protagonista di una novella del Boccaccio, che fu trovata dal marito Rinaldo de’ Pugliesi – una storica famiglia cittadina dell’epoca – a letto tra le braccia di Lazzarino de’ Guazzagliotri, un nobile giovane e bello di cui la donna si era innamorata perdutamente. Rinaldo seppur tremendamente infuriato si trattenne dal compiere un atto sconsiderato, e decise di affidarsi alla legge del Comune per ottenere giustizia, infatti le leggi di Prato del tempo prevedevano che le donne sorprese in adulterio fossero condannate a morte. Madonna Filippa non vacillò scappando in esilio, ma sicura di sé, si presentò davanti al Podestà per confessare la verità, rispondendo con fermezza ad ogni domanda. Il Podestà cominciò ad avere compassione di lei, vedendola così coraggiosa, bella e di buone maniere. Ella non negò l’adulterio, ma precisò che non si era mai negata al marito, concedendosi a lui totalmente, ma quello che le era avanzato lo aveva donato al nobile uomo che amava.

I pratesi avendo preso a cuore la storia della donna le dettero ragione e il Podestà decise di modificare il crudele statuto in modo che fosse rivolto solo alle donne che tradivano i mariti per soldi.

In questa novella emerge una grande fiducia nelle istituzioni e la figura femminile assume una forza in grado di “combattere” attraverso la parola l’autorità maschile, fino a convincere il Podestà – anche grazie al parere popolare – a fare una modifica allo Statuto cittadino

Alcune sentenze dello Statuto pratese:

-Nessuno in Prato o sobborghi tenga l’uscio di casa aperto dopo il terzo suono della campana a sera.

-Nessuno uomo della terra di Prato o d’altrove vada in giro per detta terra dopo il terzo suono della campana al mattino, a meno che sia un uomo solo, e allora vada con il lume.

-Nessuna persona di Prato dica con animo irato villania ad alcuno o parola ingiuriosa.

-Nessun ragazzo che abbia più di quattordici anni, faccia in Prato o distretto, alla guerra con sassi, mazze, bastoni e pugni.

-Nessuna persona venga sul ponte del palazzo ove risiede il Podestà senza una speciale licenza, né si avvicini al palazzo più di venti braccia, né getti pietre contro la porta dello stesso.

-Nessuna meretrice dimori o risieda fra le mura di Prato né alcuno l’accolga in casa propria.

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